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Art. 1
E' istituita in Agira(1)
un'Opera Pia dal titolo:
«Istituto
di Beneficenza e Scolastico Sac.te Mariano Scriffignano Siscaro ».
L'Istituto deve essere laicale e deve
avere per iscopo la educazione e la istruzione dei giovanetti di sesso
maschile, che in esso saranno ricoverati.
La educazione morale e religiosa sarà
impartita in conformità agli insegnamenti della Santa Chiesa Cattolica.
La istruzione a norma delle vigenti leggi
dello Stato.
(1)
La benefattrice nel testamento rogato Notar Majorana 11 Febbraio 1901
disse:
«Istituisco
mio erede universale di tutti
altri miei beni di qualunque specie, natura qualità e provenienza un
Istituto di pubblica beneficenza da fondarsi in questo Comune per lo
scopo di cui infra è obbietto, e da elevarsi, appena avverrà il mio
decesso; a corpo morale autonomo, mercé riconoscimento legale fatto
giusta le vigenti leggi».
E più sotto dopo aver nominato gli esecutori testamentari e dato loro
talune attribuzioni relative alla casa dove si voleva eretta la pia
Istituzione disse: « Voglio che la erigenda pia fondazione, ovunque
sorga, cioè o nel sudetto ex convento o in altro luogo di questo Comune,
si denomini Istituto di beneficenza e scolastico Sacerdote Mariano
Scriffignano Siscaro in memoria del defunto mio fratello Sacerdote
Cantore Mariano Scriffignano ».
ART. 2.
L'Istituto dovrà provvedere al
mantenimento gratuito di almeno dieci fanciulli poveri nati in questo
Comune e preferibilmente orfani; o di quel maggior numero proporzionale
alle rendite annue. Inoltre potranno essere accolti in esso fanciulli a
tutta o a mezza pensione, ovvero solo per frequentare le scuole o le
officine, pagando una retta diversa, secondo i casi, da stabilirsi con
apposito regolamento da compilarsi dal Consiglio Direttivo.
ART. 3.
Non possono essere ammessi fanciulli
minori degli anni sei compiuti o maggiori dei dodici compiuti per i
gratuiti, e dei quattordici compiuti per quelli a pagamento. Tutti,
compiuti gli anni venti, dovranno uscire.
ART. 4.
Per l'ammissione gratuita dei fanciulli
poveri nel numero non minore di dieci occorre provare, che lo ammittendo
sia nato in questo Comune e sia poverissimo.
Se gli aspiranti, siano più di dieci o
canti, l'ammissione teggio, mediante schede segrete fra tutti i
concorrenti.
che si trovano in tali condizioni del
maggior numero di posti che dovrà essere determinata dal sorteggio.
Però gli orfani di padre e di madre,
semprechè siano poverissimi e nati in questa, saranno ammessi con
preferenza senza sorteggio e fino a concorrenza dei posti vacanti.
Tale ammissione sarà fatta annualmente dal
Consiglio Direttivo, al quale spetta lo esame dei titoli
sull'ammissibilità tanto gratuita, quanto a pagamento.
I1 sorteggio di cui sopra, sarà fatto dal
Presidente del Consiglio Direttivo, in presenza di esso Consiglio, del
Direttore Capo, dei Maestri e Capi - Officina e degli alunni tutti, nel
giorno di ogni anno, in cui il Consiglio medesimo avrà stabilita la
premiazione scolastica.
ART. 5.
L'Istituto sarà diviso in due sezioni:
a) Sezione Artigiani
b) Sezione studenti (facultativa)
Se però la istituzione di beneficenza e la
scuola agraria congiuntamente o separatamente prendessero grande
sviluppo e tale da occupare l'intero fabbricato, la sezione degli
ammessi a pagamento, specialmente interni, sarà soppressa compresa la
sezione studenti.
ART. 6.
La sezione artigiani dovrà comprendere
oltre la scuola elementare ed agraria e quella di disegno in generale,
le seguenti officine: sarto, calzolaio, falegname, tipografo e tutte
altre officine di cui il Consiglio Direttivo potrà deliberare la
istituzione secondo i bisogni e la convenienza. La Sezione studenti
potrà comprendere i seguenti corsi di studio: scuole elementari,
ginnasiali, tecniche ed agrarie.
ART. 7.
L'Istituto di beneficenza provvederà al
mantenimento dei ricoverati ed ai bisogni del suo funzionamento, con
tutte le rendite provenienti dal patrimonio, di cui lo istituì erede la
Pia Fondatrice Sig.ra Scriffignano Maria fu Giuseppe con testamento
rogato da Notar Maiorana Filippo addì 11 Febbraio 1901
Reg.to al N.
653 accresciuto dalle susseguenti eventuali largizioni, sia private che
pubbliche, dalle eventuali entrate, dal prodotto del lavoro dei
ricoverati e dalle pensioni o rette pagate dagli ammessi a pagamento.
ART. 8.
La cassa riguardante la istituzione di
beneficenza dovrà esser tenuta assolutamente separata da quella delle
sezioni a pagamento: e giammai per qualsiasi motivo le rendite della
prima potranno sopperire ai bi;so,gni delle seconde; essendo la
beneficenza ai poveri lo scopo principale dell'istituto, e tutt'altre
istituzioni accessorie.
ART. 9.
I fanciulli artigiani, quando per ragione
di età dovranno uscire dall'istituto, percepiranno la terza parte degli
utili netti ricavati dal lavoro rispettivamente fatto. Nulla spetterà a
chi in qualunque tempo sarà espulso per cattiva condotta, o per altro
grave motivo, o da chi abbandonerà l'istituto prima di raggiungere il
diciottesimo anno di età.
ART. 10
L'Amministrazione e la Direzione
dell'istituto spetteranno ad un Consiglio Direttivo composto di un
Presidente e da quattro membri. A1 Consiglio Direttivo spetta, oltre le
facoltà stabilite nei precedenti articoli, l'ammissione e la espulsione
dei giovani, la nomina del Direttore Capo e dei Direttori Didattici, dei
capi di officina, Professori, Maestri, Operai, Impiegati, Inservienti
di ogni genere a in generale di tutto il personale, che potrebbe essere
richiesto dal buon andamento di ogni ramo dell'Istituto.
Il Consiglio Direttivo farà i regolamenti
e gli organici per il regolare funzionamento dell'Istituto, sia per
determinare i diritti e i doveri dei giovani sia quelli del Direttore,
Professori, Maestri, operai e tutt'altre persone adibite a prestare
funzioni e servizi all'Istituto.
Stabilirà le diverse rette dovute dagli
ammessi a pagamento, secondo che siano a tutta o a mezza pensione, o
solamente per frequentare le scuole o le officine; tenendo sempre di
mira il più completo accordo
possibile col Direttore Capo dell'Istituto, il quale dovrà sempre essere
interpellato, come quegli che meglio di ogni altro sarà a conoscenza dei
bisogni dell'Istituzione.
ART. 11.
La rappresentanza legale dell'Istituto
risiederà nel Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dovrà inoltre
dare immediata esecuzione alle deliberazioni del Consiglio medesimo,
tosto che diverranno esecutive.
ART. 12.
La carica dei componenti il Consiglio
Direttivo è gratuita.
Esso sarà composto dal Prevosto della
Chiesa di S. Margherita, dal Prevosto della Chiesa di S. Antonio di
Padova, dal Priore della Regia Abbazia di Agira e da due membri eletti
dal Consiglio Comunale di Agira. Il Consiglio Direttivo eleggerà dal suo
seno il Presidente ed a parità di voti sarà Presidente il più anziano.
Tanto il Presidente, quanta i due membri
eletti dal Consiglio Comunale, dureranno in carica e saranno ******riav.rzovati
nella nomina, colle norme ora in vigore per i membri della Congregazione
di Carità.
ART. 13.
La contabilità sarà tenuta da un impiegato
stipendiato eletto dal Consiglio Direttivo, e dovrà tenere i libri in
regola.
ART. 14.
II Cassiere sarà nominato dal Consiglio
Direttivo in persona estranea ai suoi membri, con obbligo di dare
cauzione proporzionale alle rendite da amministrare; di rendere
annualmente ed esattamente i conti, e durerà in carica tre anni, salvo
rielezione.
ART. 15.
Le adunanze del Consiglio Direttivo
dovranno aver luogo ordinariamente una volta al mese dietro invito del
Presidente; salvo convocazioni straordinarie indette dello stesso
Presidente o motu proprio o dietro istanza scritta da uno dei membri.
ART: 16.
Le adunanze del Consiglio Direttivo e le
sue deliberazioni, sono valide quando hanno luogo coll'inter. vento
della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti
degli intervenuti. In caso di parità di voti, la proposta s'intenderà
respinta (art. 48 Reg. Amm. 5-2-1891).
I processi verbali delle deliberazioni
saranno stesi dal Segretario, o ala un componente il Consiglio Direttiva
designato al principio di ogni anno. I verbali saranno firmati da tutti
coloro, che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si
allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale. Gli
amministratori, che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute,
decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio
Direttivo medesimo e il Prefetto la può promuovere. I mandati di
pagamento non costituiscono titolo di .discarico pel Tesoriere, se non
sono muniti dalla firma del Presidente o di quello tra i membri del
Consiglio Direttivo, che sopraintende al servizio, cui si riferisce il
mandato, od in difetto, dal membro anziano.
Ogni dichiarazione, provvedimento,
contratto e in generale ogni atto che emani dal Consiglio Direttivo,
oltre la firma del Presidente o in mancanza di esso dal Membro anziano,
dovrà avere la firma del Segretario 0 di quel membro del Consiglio
Direttivo destinato a farne le veci. Il Segretario parteciperà con i
componenti il Consiglio Direttivo, alla responsabilità degli atti
medesimi nella più ampia e generale forma. L'Amministrazione e la
contabilità tanto del patrimonio e delle rendite provenienti da esso,
quanto interne dell'Istituto, per ogni altra materia non contemplata nel
presente Statuto, saranno regolate dalle norme stabilite dalla Legge 17
Luglio 1890 e relativi Regolamenti Amministrativi e contabili.
Per copia conforme estratta dal testamento
della Sig.ra Scriffignano 11 Febbraio 1901 con la modifica dell'art. 12
giusta deliberato degli esecutori testamentari 24 Gennaio 1902
approvato dal Consiglio Comunale con deliberato del 1° Febbraio
successivo; e con le modifiche agli
art.li
l. 7. 10. 13. 16. suggerite dal
Consiglio di Stato nell'adunanza 23 Agosto ultimo e adottate dagli
stessi Esecutori testamentari con deliberazione del 27 Settembre 1902 approvata dal Consiglio
Comunale con deliberato 3 Ottobre 1902 non che le altre modifiche agli
articoli 7 e 16 proposte dal Ministero degli interni ,e adottare dagli
esecutori testamentari con deliberato dell'll Dicembre 1902 approvato
dal Consiglio Comunale nella tornata del 26 Dicembre 1902 N. 83.
Gli
esecutori testamentari
Mons. Filippo Giulio Contessa D.r Luigi
Scavone
Ministero
dell'Interno Visto d'ordine di Sua Maestà Il Ministro firmato:
GIOLITTI
Per copia
conforme li Direttore Capo Divisione BONINO
VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E
PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Vista la
domanda presentata dagli esecutori testamentari dell'eredità della fu
Signora Maria Scriffignano allo scopo di ottenere l'erezione in ente
morale dello Istituto di Beneficenza e Scolastico Sac. Mariano
Scriffignano Siscaro in Comune di Agira con un patrimonio iniziale di L.
13©.000. Vista la istanza della Sig.ra Eloisa Scriffignano unica
congiunta della testatrice. Visto lo Statuto organico presentato per la
nostra approvazione. Vedute le relative deliberazioni dei predetti
esecutori testamentari, del Consiglio Comunale del luogo e della Giunta
provinciale Amministrativa di Catania.
Vedute le
leggi 17 Luglio 1890 N. 6972, 22 Giugno 1896 N. 218 e relativi
regolamenti: Udito il parere del Consiglio di Stato del quale si
adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;
Sulla
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari
dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
-- L'Istituto di Beneficenza e Scolastico Sac.te Mariano Scriffignano
Siscaro in Comune di Agira è eretto in ente morale.
Art. 2.
- Sulle rendite dell'Istituto sarà corrisposto, fino a che non sia
diversamente stabilito un sussidio mensile di lire dieci alla Signora
Eloisa Scriffignano.
Art. 3.
- E' approvato lo statuto organico in data 11 Dicembre 1902 composto di
N. 16 articoli quale statuto sarà munito di visto e sottoscritto di
ordine nostro dal Ministro proponente.
Ordiniamo
che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito
nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma
addì 22 Marzo 1903.
Firmato:
VITTORIO EMANUELE
Contrassegnato: GIOLITTI
Per copia
conforme Il Direttore Capo della Divisione BONINO
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